
REDAZIONE D.V.R.
Dal 1 Giugno 2013 le autocertificazioni in merito alla valutazione dei rischi non saranno più valide e pertanto tutti i datori di lavoro dovranno redigere il DVR (Documento Valutazione dei Rischi).
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L’acquisto prevede la compilazione del Documento Valutazione dei Rischi con procedure standardizzate con invio telematico e cartaceo.
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Per la compilazione sarà necessario comunicare i dati aziendali che vi saranno richiesti a seguito dell’acquisto (es. elenco dipendenti, settore azienda, planimetrie immobile etc.)
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Qualora richiesto verrà apposta DATA CERTA presso un ufficio postale oppure a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

CHI DEVE AVERE IL D.V.R.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio per tutte le Aziende, Liberi professionisti, Negozi, Uffici, ecc. con almeno 2 lavoratori, cioè due soggetti che lavorano insieme a prescindere dalla qualifica e dalla retribuzione (ad esempio due soci, un titolare ed un collaboratore, un titolare e una segretaria, ecc), anche per coloro che a suo tempo fecero l’autocertificazione della valutazione dei rischi.
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Per le aziende che impiegano fino a 10 dipendenti (per alcune tipologie di azienda anche fino a 50, vedi art 29 d.lgs 81/08) è possibile procedere alla valutazione dei rischi in base alle c.d. Procedure Standardizzate.
Nonostante la semplificazione delle Procedure Standardizzate, il processo di valutazione dei rischi rimane (giustamente) un processo impegnativo e probante per il datore di lavoro. Una procedura che non può e non deve essere sottovalutata.
Cosa sono le procedure standardizzate previste dall’art 29 comma 5 del Testo Unico sulla sicurezza?
sono il modello di riferimento, approvato dalla commissione consultiva permanente recepite dal decreto ministeriale del 30 novembre 2012, sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
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In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
1. descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2. identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificate individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
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Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008 smi, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
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Le procedure standard per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi sono state individuate dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in attuazione delle disposizioni previste dal Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro. Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.